Caos nei cieli : ecco i diritti e doveri dei passeggeri rimasti a terra
Come gestire l’emergenza creata nel trasporto aereo dal blocco aereo dovuto alla nube di cenere vulcanica che sta passando sull’Italia a causa dell’eruzione del Vulcano Eyjafjöll.
A chiarire diritti e doveri del vari soggetti coinvolti è Assotravel, aderente a Confindustria, che in una nota spiega che al momento le previsioni “parlano di un possibile ritorno alla normalità attorno alla metà della prossima settimana”.
Gli ‘esperimenti’di volo realizzati da alcune compagnie aeree nello spazio aereo olandese senza passeggeri al bordo, hanno dato un esito positivo, ma resta l’incognita di un possibile riaddensamento delle polveri nello spazio aereo. Gli stessi esperimenti quindi, per quanto positivi, non permettono alle autorità di assumere la responsabilità di dare il via libera alle compagnie aeree, ma senz’altro potranno essere utili non appena le polveri si diraderanno seppur di poco.
Ecco il vademecum per gestire l’emergenza:
Solo volo: in base alla Carta dei diritti del passeggero (regolamento 261/04) è previsto con chiarezza il caso di cancellazioni dovute a ‘eventi eccezionali’ nel qual caso il passeggero ha il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure l`imbarco, il prima possibile o in data più conveniente, su un altro volo.
La Compagnia aerea deve in ogni caso prestare un’adeguata assistenza a terra (pasti bevande, eventuali pernottamenti, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche, fax, email). Visto che, presso alcuni aeroporti esauriti i posti letto, la soluzione “brandine” è, a sua volta, una soluzione da forza maggiore.
Essendo un puro caso di forza maggiore il cliente non ha diritto ad alcun risarcimento per i danni subiti. Nessuna eccezione, sia per l’assistenza che per gli eventuali rimborsi, per i voli low cost che devono osservare, in ogni caso, la Carta del passeggero.
Pacchetti Turistici: per i pacchetti non ancora partiti il cliente ha diritto al differimento della data di partenza o al cambio di destinazione o al cambio di data e di destinazione o un bonus o il rimborso totale.
In verità in questi casi l’agenzia di viaggio avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il proprio ruolo di intermediario in ogni caso, ma sarà utile a sostenere una domanda che si è appena ripresa soprassedere e, in ogni caso, valutare caso per caso.
Per i pacchetti “in corso” quindi con una possibile fase di rientro, la titolarità dell’assistenza è formalmente del tour operator ma è prassi che il fornitore “vettore aereo” si sostituisca in quanto è suo dovere contrattuale sia verso il cliente che verso il to.
Clienti: “Quello che deve essere chiaro – spiega Assotravel – è che purtroppo siamo di fronte ad una situazione assolutamente imprevedibile e non imputabile ad alcuno se non, se si vuole, al caso o alla sfortuna. Pertanto non ci sono responsabilità da parte di tour operator e di agenzie di viaggio che anzi sono pronte a collaborare per cercare di risolvere e di agevolare il rientro”.
Source: finanzautile.org